RETROATTIVITA' BENEFICIO ECONOMICO PROGRESSIONI PER LAVORATORI IN QUIESCENZA ED ALTRO.

Ordinanza n.4631 del 21.2.2024 della Corte di Cassazione.

Nazionale -

 

In riferimento a quanto in oggetto indicato, la scrivente USB Interno informa codesta spett. amministrazione che, con l’ordinanza citata, la Corte di Cassazione ha dichiarato la illegittimità della previsione che subordina il diritto alla progressione economica orizzontale alla presenza in servizio alla data di approvazione della relativa graduatoria, oppure alla data di scadenza del bando come previsto da codesta amministrazione con circolare N. 1/RU/2024 del 5 marzo u.s.

 

Tale criterio non è previsto a livello contrattuale ed è palesemente in contraddizione con la retroattività al 1° gennaio dell’anno.

Pertanto tale retroattività è da ritenersi applicabile anche a quei dipendenti collocati in quiescenza nelle more dell’espletamento delle relative procedure selettive.

Inoltre la scrivente O.S. ha avuto modo di constatare come dalle suddette procedure sia stato escluso tutto il personale, proveniente da altre amministrazioni statali, che ha maturato una permanenza inferiore a tre anni nell’Amministrazione, eliminando in tal modo tutti coloro che sono stati  in posizione di comando prima della stabilizzazione.

Ciò rappresenta una gravissima ingiustizia verso questi lavoratori che quotidianamente operano nell’interesse di codesto dicastero, e da cui questi colleghi non hanno ricevuto alcuna valorizzazione anzi di fatto e’ stato azzerato il loro excursus lavorativo nell’ambito della P.A.  

Pertanto la scrivente O.S. rimane in attesa di conoscere le determinazioni e gli intendimenti dell’amministrazione in merito a quanto rappresentato.

Si confida che quanto rappresentato sia tenuto nella massima considerazione.

 

USB PI – Coordinamento Nazionale Ministero Interno

In allegato NOTA inviata Amm.