NUOVO REGOLAMENTO LAVORO AGILE 2024

Nazionale -

 

Nella giornata di ieri durante l’incontro con l’amministrazione sul lavoro agile, sono state discusse le modifiche al regolamento vigente, con particolare attenzione per i lavoratori fragili USB ha sollevato alcune osservazioni:


1. in merito all’applicazione dell’articolo 10 “Situazione di Fragilità” con particolare riferimento alla condizione di tutti quei lavoratori che hanno già riconosciuta una situazione di particole gravità.

2. Per quanto riguarda la “procedura di accesso al lavoro agile” ART 8 per i lavoratori non fragili USB ha richiesto una specifica al fine che gli stessi non si trovino a dover ridiscutere un accordo che al momento della sottoscrizione aveva valenza di due anni e pertanto validità sino al 31 marzo 2025.


ART. 10 “Situazione di Fragilità:
Per quanto riguarda il primo punto L’amministrazione ha messo in evidenza come alla luce del nuovo regolamento e dell’individuazione di nuovi criteri di qualificazione della Fragilità cosi come individuati dal ART. 10 Com. 2, sarà necessario ridiscutere l’accordo fornendo documentazione aggiornata al fine di riconfermare detta condizione, allargando però la platea dei soggetti fragili per i quali viene riconosciuto il lavoro Agile (Com 2), detta condizione però dovrà avere una natura di temporaneità/occasionalità.

ART 10 Com. 6: Per i lavoratori fragili Sono concessi fino ad un massimo di 16 giorni lavoro agile nel mese, 4 giorni a settima con 1 solo giorno in presenza.

ART 10 Com. 7: In caso di situazione di salute di un familiare, potrà essere concesso al lavoratore, in deroga al limite mensile di 8 giorni, fino ad un massimo di 12 giorni nel mese.

La dove la situazione specifica richieda un’assenza dalla sede di lavoro di 5 giorni su 5 è una condizione che dovrà esser valutata in maniera differente dal lavoro agile, pertanto seguirà un altro iter.

ART. 8 “Procedura di accesso al lavoro Agile”:

Per la richiesta invece legata agli accordi dei lavoratori NON fragili L’amministrazione ha accolto positivamente la nostra richiesta e si rende disponibile a specificare detta questione tramite una circolare di prossima emissione.

Pertanto si considerano validi gli accordi sottoscritti e in scadenza il 31 marzo 2025.

L’ART. 8 Comma 5: È stato inoltre modificato detto articolo che disciplina il comportamento del dirigente in caso di diniego, aggiungendo allo stesso la dicitura “anche parziale” al fine di garantire che l’eventuale rifiuto o limitazione della possibilità di fruire di detto istituto, sia motivata in maniera chiara e nel rispetto dei tempi di risposta previsti dalla legge.

Alleghiamo la bozza del regolamento e le sopracennate osservazioni, riservandoci di fornirvi eventuali ulteriori novità.

USB PI – Coordinamento Nazionale Ministero Interno