Coronavirus: Chiusura scuole. Equiparazione della presenza in servizio per i lavoratori genitori di figli minori nonché di lavoratori affetti da patologie croniche.

Roma -

 

Al MINISTRO dell’INTERNO
Luciana Lamorgese

Ai Vice Ministri
Vito Claudio Crimi
Matteo Mauri

Ai Sottosegretari
Carlo Sibilia
Achille Variati

Al Dipartimento Politiche del Personale
dell’Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie
Ufficio IV – Relazioni Sindacali

 

La scrivente O.S. USB PI Coordinamento Ministero Interno, considerate:

 

-le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e in particolare la sospensione, limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente “DPCM del 4.3.2020” e fino al 15 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università ed i master e università per anziani;

 

-che dette chiusure straordinarie, emanate per ragioni di salute pubblica e di contenimento del rischio epidemiologico, nella stragrande maggioranza dei casi hanno avuto come fisiologica conseguenza la trasformazione di un dovere collettivo, urgente e autoritativamente imposto, in causa non imputabile di assenza dal servizio;

  

-che le suddette assenze sono state determinate da causa di forza maggiore e, considerata la non imputabilità della scelta di astensione dal lavoro, è immediatamente applicabile il principio di forza maggiore di cui all’art. 1256 cc;

- che nel mercato dei beni e dei servizi il coronavirus è stato già individuato quale causa di forza maggiore di risoluzione contrattuale nonché titolo per il rimborso di viaggio;

 

-che dette sospensioni straordinarie comporteranno assenze dal servizio da parte di genitori di figli minorenni, sia in virtù del principio della corresponsabilità educativa, sia in osservanza dell’art.591 del Codice Penale che dispone la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni per i genitori che non vigilano sui minori;

 

-che l’art.19 del decreto legge 2 marzo 2020, n.9 relativo alle misure urgenti in materia di pubblico impiego, prevede al comma 3,“Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”;

 

-che l’art.2 comma 1 lett. n) del DPCM 4 marzo 2020 autorizza i datori di lavoro ad applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche  in  assenza  degli   accordi individuali  previsti;

 

-che il codice civile riconduce la responsabilità che grava sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile all’interno della responsabilità contrattuale e così recita: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;

 

CHIEDE

 

  • di equiparare le assenze di uno dei lavoratori genitori di figli minori, conseguenti alla chiusura delle scuole, alla presenza in servizio a tutti gli effetti, nonché le assenze di tutti i lavoratori che sono affetti da patologie croniche, oncologiche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, per i quali è chiaramente impossibile uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e per i quali è chiaramente espresso dal citato DPCM del 4 marzo 2020, di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);
  • di voler specificare le modalità atte a dimostrare ai competenti uffici del personale le condizioni che legittimano l’assenza dal lavoro dei colleghi di cui al precedente capoverso;
  • di voler autorizzare, ai sensi dell’art.2 comma 1 lett.n) del DPCM 4 marzo 2020, i colleghi genitori di figli minorenni e i colleghi che si trovano nelle condizioni di salute di cui all’art.2 comma 1 lett.b) e che già sono inseriti in progetti di smartworking, ad estendere da uno a cinque giorni a settimana, fino al termine dello stato di emergenza di cui all’art.1 comma 1 lettera d), la modalità di lavoro in maniera smart, nonché di voler prorogare il termine dei progetti e degli accordi individuali del 2019, ovvero di accogliere tutte le domande di adesione ai bandi dello smartworking per l’anno 2020, incluse le domande presentate oltre il termine stabilito nei bandi.

Inoltre, in relazione al noto stato di emergenza, nelle more di predisporre/potenziare ulteriori opportune misure preventive, e, in considerazione che ulteriori inefficienze organizzative e ritardi non posso essere giustificabili, visto che le responsabilità possono essere solo in capo all’Amministrazione, USB PI Coordinamento Ministero Interno ritiene

  • doveroso sollecitare di disporre, ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile, anche se solo in maniera preventiva, la chiusura al pubblico di tutti gli uffici centrali e periferici appartenenti a questo Dicastero, con particolare riferimento a quelli che ricevono pubblico senza barriere di vetro o plexiglass, ovvero tutti gli uffici nei quali non è possibile rispettare con l’utenza la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d), ovvero tutti gli uffici i cui locali sono privi di adeguato ricambio di aria.

U.S.B. PI si attiverà presso tutte le sedi competenti per garantire la salute dei lavoratori e delle lavoratrici, laddove continueranno a riscontrarsi inefficienza e disapplicazione della norma posta a tutela della salute dei lavoratori non dirigenti contrattualizzati con l'amministrazione civile dell'Interno.

 

Nel segnalare l’urgenza, si resta in attesa di risposta.

 

                                                                          USB Pubblico Impiego - Coordinamento Nazionale Ministero Interno