TFS oTFR per il pubblico dipendente ?
La manovra finanziaria per il triennio 2011-2013 varata dal governo nell’estate dello scorso anno individua il nuovo sistema di calcolo delle buonuscite dei dipendenti pubblici. A partire dal 2011 è stato introdotta (L. n. 122/2010) una diversa modalità di computo dei trattamenti che, con riferimento alle anzianità utili successive dal 2010, non sono più calcolati con le vecchie regole ma con quelle valevoli per il trattamento di fine rapporto. L’equivoco c’è stato nella notizia che ha portato alcuni commentatori a ritenere che dal 1° gennaio 2011 tutti i dipendenti pubblici sono passati in Tfr. In realtà non c’è stato un passaggio dal Tfs al Tfr ma una modifica delle regole di calcolo dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. La legge parla chiaro: “…il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua
secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile …”. Non è cambiata la natura delle prestazioni che restano Tfs, ma la loro misura è data dalla somma di due quote. La prima, relativa alle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010, calcolata secondo le vecchie regole dei Tfs e con riferimento alla retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l’indennità di buonuscita, ovvero degli ultimi dodici mesi di effettivo servizio per l’indennità premio di servizio). La seconda quota, relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, calcolata attraverso l’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contributiva utile a fini Tfs per ciascun anno di servizio; questo importo è rivalutato (art. 2120, comma 4, codice civile). In altre parole questa seconda quota si determina
applicando l’aliquota di computo della percentuale di accantonamento 6,91% della base utile e la rivalutazione del montante 1,5% fisso più i tre quarti dell’incremento del costo della vita tipiche del Tfr.
La notizia è che il 1° dicembre scorso è stata stipulata un’ipotesi di accordo tra l’Aran, ed i sindacati dei lavoratori del pubblico impiego (in fase di registrazione presso la Corte dei Conti) che dispone la proroga al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale è possibile esercitare l’opzione della trasformazione del Tfs in Tfr in concomitanza all’adesione ad un fondo di previdenza complementare di dipendenti pubblici. Questo differimento si è reso necessario perché il termine, fissato da un precedente accordo del 2006, era scaduto il 31 dicembre 2010 e, tenuto conto del fatto che le nuove regole vigenti dal 2011 hanno prodotto una modifica del calcolo e non della natura dei Tfs, senza questo nuovo differimento molti lavoratori in Tfs sarebbero rimasti nell’impossibilità di destinare Tfr alla previdenza complementare in caso di adesione.