Regolamento TFS e TFR per l'erogazione di anticipazioni ordinarie del TFS e TFR + Opzione Donna

Roma -

Il Coordinamento Nazionale rende noto circolari INPS per fornire le istruzioni in tema di pensione anticipata c.d. OPZIONE DONNA di cui all’articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i profili relativi ai destinatari della norma, ai requisiti e alle condizioni richiesti, alla decorrenza del trattamento pensionistico e alle modalità di presentazione della domanda e all' EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI ORDINARIE DEL  TFS E TFR.

Istituzione della nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 463/1998

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.01.messaggio-numero-430-del-30-01-2023_14057.html

La somma corrispondente al TFS/TFR ceduto sarà rimborsata alla Gestione direttamente dall’Ente competente per l’erogazione del TFS/TFR, sia che si tratti dell’INPS che di altro Ente. Ciò avverrà in corrispondenza delle date nelle quali, in assenza di cessione e maturati i termini di legge per il pagamento, detta Amministrazione è tenuta a effettuare il versamento al richiedente avente diritto. L’Ente erogatore provvederà a rimborsare la Gestione mediante la corresponsione della quota parte di TFS/TFR, spettante all’iscritto, nella misura e nelle date stabilite all’interno della presa d’atto. Relativamente alle quote non cedute, queste verranno accreditate al richiedente secondo le tempistiche determinate dalla legge.

Eventuali ritardi nella corresponsione delle quote alla Gestione da parte dell’Ente erogatore, rispetto alle date desumibili dalle relative certificazioni e successive prese d’atto, comportano l’addebito esclusivo, al medesimo Ente erogatore, di interessi di mora. Analogamente, l’Ente erogatore risponderà di eventuali errori relativi agli importi indicati nella presa d’atto positiva, che provvederà a ristorare la Gestione della differenza tra la maggiore somma anticipata e quanto effettivamente disponibile per la cessione.

La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo alla scheda prestazione presente sul sito internet dell’INPS ai seguenti indirizzi:

TFS: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfs-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito

TFR: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfr-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito.

 

USB PI – Coordinamento Nazionale Ministero Interno

https://pubblicoimpiego.usb.it/iscriviti-online.html