Legge 17 luglio 2020, n. 77 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, nr.34 - proroga periodo fruizione congedi straordinari per i lavoratori pubblici.

Roma -

Al MINISTERO INTERNO

Dipartimento Politiche del Personale
dell’Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie
Ufficio IV – Relazioni Sindacali

La scrivente USB PI MINISTERO dell’Interno facendo seguito alla Legge 17 luglio 2020, n. 77, come è indicata nella sua interezza in oggetto, segnala a questa Pregevole Amministrazione l’avvenuta proroga e la conseguente estensione del periodo di fruizione dei congedi straordinari per i lavoratori con figli di età inferiore a 12 anni retribuiti al 50% sino al 31 agosto 2020. 

Di fatto, l’art. 72 reca modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti.

In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 23 del decreto legge n. 18/20, richiamato per i dipendenti del settore pubblico dall’art 25, ibid., disponendo, in sede di conversione, le seguenti motivazioni:

  • la lettera a) aumenta da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati ) la durata massima del congedo parentale per ciascun genitore lavoratore dipendente. La norma conferma che il congedo è riconosciuto per figli fino a 12 anni di età, che è coperto da contribuzione figurativa e che la relativa indennità è pari al 50 per cento della retribuzione. E’ altresì specificato che i periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 34. Il termine finale per la fruizione del congedo, la cui decorrenza iniziale rimane al 5 marzo 2020, è fissato al 31 agosto 2020 ( 31 luglio nella versione iniziale dell’articolo ).
  • la lettera a – bis)precisa, con una modifica al comma 4 del richiamato art. 23 introdotta in sede di coordinamento formale, che il totale complessivo del congedo in esame riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori è pari a 30 giorni ( a condizione che nel nucleo familiare non vi sia latro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore, come specificato nella versione vigente del richiamato comma 4 ).

Il Coordinamento USB PI MINISTERO dell’Interno vuole essere certo di poter sensibilizzare l’Amministrazione in merito all’avvenuta proroga e la conseguente estensione del periodo di fruizione, visto le innumerevoli richieste pervenute da parte dei colleghi, che hanno indicato quale data utile per la fruizione dei congedi COVID il 31 luglio 2020 (come prevedeva l’articolo 25, comma 1, del Decreto legge n. 18/20 convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

Inoltre si riferisce che alcune Questure pare intendano rifiutare la concessione dei suddetti congedi, adducendo la motivazione che questi riguardino esclusivamente i dipendenti privati.

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