Gravi criticità graduatoria procedure selettive di area per l’attribuzione dei differenziali stipendiali – Anno 2024
Al Capo Dipartimento per l’amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie
All’Ufficio IV – Relazioni Sindacali
Gentile Prefetto,
in questi giorni, dopo una lunga attesa in relazione alla conclusione della graduatoria di cui all’oggetto, come organizzazione sindacale abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di colleghe e colleghi che hanno denunciato enorme malessere.
Di grave entità risulta il fatto che abbiano partecipato a tale procedura colleghe e colleghi che da poco hanno ottenuto il passaggio di Area ai sensi della progressione verticale in deroga al titolo di studio.
Infatti gli stessi lavoratori sono riusciti, vogliamo pensare per mero errore telematico, a trasmettere in piattaforma la loro candidatura ed anche a vincere la selezione dei differenziali stipendiali anno 2024.
De facto, hanno tolto l’opportunità di crescita economica a chi da 3/5 anni sperava nell’unico aumento del salario al netto di un vergognoso rinnovo contrattuale, che concretamente non ha visto aumentare il salario al netto dell’inflazione galoppante pari quasi al 14%.
Pertanto preme assolutamente rappresentare che l’art. 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9/05/2022 disciplina le progressioni economiche all’interno delle aree (c.d. PEO) oggi differenziali stipendiali.
Tale articolo, al comma 2, lett. a), indica i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, ovvero:
1) Non aver beneficiato, negli ultimi tre anni, di alcuna progressione economica;
2) Assenza negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto laddove comminato per “negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati”.
Con riguardo al punto 1), l’art. 14 in esame precisa, da un lato, che il termine di tre anni in sede di contrattazione integrativa può essere ridotto a due o ampliato a quattro; dall’altro, che ai fini della quantificazione del tempo trascorso tra due progressioni economiche si tiene conto delle date di decorrenza delle stesse.
Sotto tale ultimo profilo, va precisato che il requisito di cui al punto 1) rappresenta l’intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra l’inquadramento nell’area (mediante assunzione dall’esterno o a seguito di progressione verticale) ed il conseguimento della prima progressione economica ovvero, nell’ambito della medesima area, tra una progressione economica e la successiva.
Ciò appare evidente dalla lettura complessiva della disposizione contrattuale in esame.
Infatti, il comma 1 del citato art. 14 precisa quale sia la finalità dei differenziali stipendiali chiarendo che essi remunerano “il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area.” Ai fini del computo del suddetto periodo minimo tra una progressione economica e la successiva, nell’ambito della medesima area, si tiene conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell’ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.
Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.
È evidente che in questa situazione non ci si può limitare alla constatazione del problema, ma è necessario un intervento tempestivo e concreto.
Pertanto, chiediamo alla S.V. in un quadro di mutua assunzione di responsabilità l’immediata verifica nel rispetto del personale interessato e nelle more della stessa la sospensione dell’attuale graduatoria.
Ci aspettiamo risposte rapide e misure immediate, distinti saluti.
USB PI – Coordinamento Nazionale Ministero Interno