FUA 2009: Accordo conforme al CCNL ?

Il caso Bari

Bari -

Viene riportato qui di seguito il nostro volantino riguardante l'accordo FUA 2009 nella sede della Questura di Bari.


FUA 2009 – Fondo di Sede -

DUBBI DI LEGITTIMITA’ IN ASSENZA DI REGOLE PREDETERMINATE

RDB-USB RAFFORZA IL CONCETTO!

Dubbi di legittimità! E’ la Corte dei Conti a stabilirlo, affermando con doverosa competenza che il meccanismo di ripartizione del salario accessorio implica che gli obiettivi, le regole e l’entità di quanto va retribuito (FUA) siano stabiliti prima dell’inizio del periodo di riferimento, nel nostro caso prima del 2009. Il FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE rappresenta nel suo insieme la parte variabile della retribuzione, dove le varie sezioni – premi di produttività/fondo di sede/sviluppi economici interni alle aree/turnazioni/reperibilità – devono obbligatoriamente rispettare gli impegni normativi assunti negli artt. 22 e 23 del CCNL 2006 – 2009 – sostenendo che i criteri di valutazione sono comunicati ai dipendenti prima dell’inizio dei relativi periodi di riferimento.

Tra l’altro, in questa prima fase, bisognava discutere solo di progetti o condizioni di lavoro disagiati.

In mancanza di entrambi gli elementi (progetti e disagi), parlare di “criteri di riparto” ha poco senso. Ancora più grave e iniqua, è apparsa l’intenzione di considerare assenza, la malattia generica.

In poche parole, chi si è assentato per malattia generica, pur in assenza di un progetto, paga dazio! Eppure, nella nostra Amministrazione, l’assenza per malattia generica comporta già una decurtazione proporzionata di una parte della retribuzione. Voler penalizzare per DUE VOLTE il dipendente che si è assentato per il mancato raggiungimento di obiettivi o progetti INESISTENTI, ci sembra oltremodo iniquo. Senza contare, che simile procedura è piuttosto stridente con il consolidato orientamento della Cassazione che definisce “la malattia, una condizione abnorme caratterizzata dalla presenza di danni organici, indipendente dalla volontà del lavoratore” .

Le stesse indicazioni le impartisce anche la Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, nell’ultima delibera approvata il 10 novembre 2010, affermando che il criterio delle giornate di presenza (quantità!) ai fini della valutazione, da solo non può rappresentare l’unico elemento di verifica, ma dovrebbe essere affiancato anche da altri criteri di tipo qualitativo. 

Sul nostro concetto, però, l’Amministrazione della Questura si è dichiarata dissenziente e, soprattutto, ci ha lasciato “di stucco” la forte contrarietà mostrata nei nostri confronti da tutte le OO.SS. presenti, condivisa anche da buona parte della RSU. La faccenda si è fatta più sorprendente quando i medesimi delegati della CGIL, UIL e UGL-Intesa (in Questura, nella veste di componente RSU) presenti alla contrattazione del FUA 2009 al Reparto Mobile di Bari, hanno concordato pienamente la proposta del Dirigente, accolta da questa RdB-USB e tutta la RSU del Reparto, per il  riconoscimento, in assenza di progetti, di un giudizio “equo” a tutto il personale, senza tener conto delle assenze per malattia generica. Forse, alla lunga, le nostre certezze a tutela di tutto il personale, “mettono giudizio” a qualcuno!

A questo punto, però, ci chiediamo cosa ne pensano i loro iscritti, ai quali, pur nelle medesime condizioni lavorative, Questura e Reparto Mobile, la stessa organizzazione sindacale - attribuendosi compiti e poteri decisionali che gli competono solo entro certi limiti -  decide di riservare trattamenti differenti ai loro stessi rappresentati.